La SECAB impiega 25 dipendenti di cui 1 dirigente, 2 quadro, 8 impiegati e 14 operai.
Gli organi della Società sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. La loro attività è regolata dalle norme dello Statuto Sociale, che ne definisce competenze, ambiti di azione e responsabilità.
Presidente
Ennio Pittino
Vicepresidente
Tiziano Di Ronco
Consiglieri
Antonio Selenati
Federica Bulliano
Federico Di Lena
Massimo Del Fabbro
Nicola Cicutti
Simone Del Fabbro
Thomas Primus
Presidente
Andrea Paoloni
Sindaci effettivi
Alex Lazzara
Andrea Morassi
Sindaci supplenti
Elisa Nait
Matteo Mestroni
Direttore generale
Alberto Orsaria
L’attività degli organi della Società è regolata dallo Statuto Sociale, che definisce competenze, ambiti di azione e responsabilità.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno e tra le sue funzioni ha quelle di:
L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuitale dalla legge.
È composto da nove membri eletti fra i Soci dall’Assemblea ed elegge nel suo seno Presidente e Vicepresidente.
Il Presidente dura in carica tre anni salvo dimissioni o cessazione per altre cause; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni anno.
Il Presidente e il Vicepresidente sono rieleggibili e possono ricoprire le loro specifiche cariche, per un periodo non superiore a 9 (nove) esercizi, anche non continuativi, e comunque per un periodo non superiore al massimo consentito dalla legge. Il cumulo complessivo delle cariche sia di Presidente che di Vicepresidente non può superare i 12 (dodici) esercizi, anche non continuativi.
Gli Amministratori sono rieleggibili e possono ricoprire la specifica carica per un periodo non superiore a 15 (quindici) esercizi, anche non continuativi, e comunque per un periodo non superiore al massimo consentito dalla legge.
L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
Si compone di tre membri effettivi nominati – anche fra non Soci – dall’Assemblea, che indica tra loro il Presidente; l’Assemblea nomina anche due Sindaci supplenti.
Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi nominati dall’Assemblea anche fra non Soci. Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Presidente del Collegio Sindacale è rieleggibile per tale carica per non più di tre mandati anche non consecutivi.
I Sindaci effettivi sono rieleggibili per tale carica compreso il periodo nel quale hanno rivestito la carica di Presidente del Collegio per non più di cinque mandati anche non consecutivi.
Il Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dalla legge esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori iscritti all’Albo.